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[LA RICERCA DELLA VERITA']

La Commissione

Legge 15 maggio 2003, n. 107

“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003

Art.1.


1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni «provvisorie» e sull’occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni «provvisorie» di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell’archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all’occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;

c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

Art. 2.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. L’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. (1)

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da372 a 384 del codice penale.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto dell’indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d’ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell’àmbito del mandato professionale.

Art. 4.

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e può avvalersi, a sua scelta, dell’opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

Art. 5

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all’ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



(1) Il termine previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è stato prorogato fino al termine della XIV legislatura dall’ articolo 1 della legge 25 agosto 2004, n. 232.




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